Agevolazioni fiscali: deducibilità regali aziendali
La disciplina degli omaggi aziendali è stata emendata da ultimo attraverso il decreto semplificazioni (Dlgs n. 175/2014), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014 ed entrato in vigore il successivo 13 dicembre.
Le modifiche istituite da tale norma hanno riguardato nello specifico il regime iva degli omaggi aziendali, le cui regole sono state appunto "semplificate", allineandole a quelle previste in materia di imposte sui redditi.
In particolare, l'adeguamento è stato sancito tramite l’art. 30 del citato decreto, che ha incrementato il precedente valore massimo per la detraibilità dell’IVA sui regali aziendali, passato da 25,82 a 50 euro.
Nello specifico, tale rinnovato valore soglia rileva negli ambiti di cessioni gratuite di beni, regolamentate dall'art. 2 co. 2 n. 4 del DPR 633/72 ed in quello delle cosiddette spese di rappresentanza, normate attraverso l'art. 19-bis1 co. 1 lett. h del DPR 633/72.
Dunque, in pratica, dal 13 dicembre 2014, l'impresa che acquista presso terzi omaggi per i propri clienti al fine di fidelizzarli o di acquisirne di nuovi beneficia della detraibilità dell'IVA "a monte", a patto che il valore d'acquisto del singolo presente non ecceda i 50 euro e che la cessione liberale presenti i requisiti richiesti di congruità e inerenza.
Per quanto riguarda il diritto alla detrazione, esso scatta solo quando l'IVA diventa esigibile, ossia alla consegna o spedizione o, qualora ciò avvenga precedentemente, una volta pagato il corrispettivo. Al momento della consegna, risultando la cessione (diversamente dall'acquisto) non soggetta all’IVA, non è necessario emettere fattura (ad eccezione dei lavoratori autonomi). Al suo posto, viene comunque siglato un documento di trasposto o DDT, così da evitare la presunzione di cessione senza fattura.
Regali aziendali autoprodotti
Diversa la disciplina dei regali aziendali autoprodotti, ossia rientranti nell'attività dell'impresa. In questo caso, ai fini fiscali, i doni dell'azienda, essendo di propria produzione o commercio, non sono solitamente considerati spese di rappresentanza. Dunque, l’IVA a credito è detraibile a prescindere dall’importo della regalia, la cui cessione gratuita sarà però stavolta sottoposta all'imposta sul valore aggiunto.
Al di là delle innovazioni introdotte riguardo all'IVA, in materia di imposte dirette il costo dei regali ai clienti, che siano autoprodotti o prodotti da terzi, è sempre compreso nelle spese di rappresentanza.
Perciò, la spesa risulta completamente deducibile, solo se il valore unitario del bene risulta inferiore o uguale a 50 euro (altrimenti, si dovranno valutare l’inerenza e la congruità).
L’IRAP
Ai fini IRAP, invece, il costo sostenuto per gli omaggi ai clienti sarà deducibile qualora l'impresa applichi il cosiddetto metodo di bilancio, tipico dei soggetti Ires. Nel caso di ditte individuali, snc e sas, dove invece è prevista l'applicazione del metodo fiscale, la detraibilità non è ammessa.
I regali ai dipendenti
Passando ai regali ai dipendenti, la disciplina dell'IVA torna a differenziarsi in base al loro rientrare o meno tra i beni oggetto dell'attività d'impresa. Nel primo caso, l'IVA sull'acquisto risulta infatti detraibile, in quanto gli omaggi di propri prodotti riservati ai dipendenti non vengono considerati spese di rappresentanza, motivazione per cui la cessione non è esente da IVA. Quando invece i regali sono comprati presso terzi, la situazione è inversa: l'impresa non potrà infatti beneficiare di detrazioni IVA sull'acquisto, perché non sussiste il requisito dell'inerenza, ma nel contempo non sarà obbligata ad emettere fattura al momento della cessione.
Ai fini della dichiarazione dei redditi, invece, la distinzione tra omaggi prodotti o commercializzati dall'impresa e regali acquistati esternamente è del tutto irrilevante. In entrambe le ipotesi, infatti, i regali ai collaboratori interni all'azienda risultano deducibili, in quanto qualificabili come spesa per personale dipendente.
Anche ai fini IRAP, i regali per i dipendenti rientrano nella categoria dei costi del personale. Ciononostante, il trattamento di questo genere di spese si differenzia proprio in base al tipo di imposta, cosicché gli stessi costi che in sede di imposte dirette risultano deducibili, non beneficiano invece di alcuna detrazione quando si tratta di corrispondere l'imposta regionale sulle attività produttive.